Regolamento›Capo VII
Art. 44
44 / 135In vigore dal 31 ago 1926
Durante la vinificazione è consentita l'aggiunta ai mosti dei seguenti prodotti: mosto concentrato, filtrato dolce, fermenti alcoolici, carbonato di potassio, carbonato di calcio, tartrato neutro di potassio, acido tartarico, acido citrico - quest'ultimo in quantità non superiore a 100 grammi per ettolitro - tannino, anidride solforosa, bisolfito e metabisolfito di potassio, carbonato e fosfato ammonito, questi due ultimi a solo scopo di facilitare la fermentazione alcoolica, senza aumentare sensibilmente la ricchezza in azoto ed anidride fosforica del mosto e del vino corrispondente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-44