Art. 38
RegolamentoCapo V

Art. 38

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In vigore dal 31 ago 1926
La purezza delle sementi non deve essere inferiore al 95 per cento e la germinabilità non inferiore all'85 per cento. Però le sementi dichiarate selezionate non debbono contenere più del due per cento di semi di specie o di varietà diversa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-38