Art. 35
RegolamentoCapo V

Art. 35

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In vigore dal 31 ago 1926
Le sementi messe in vendita per la seminagione debbono portare la dichiarazione del nome volgare della specie e della varietà nonché della provenienza di essa, seguita dalle due cifre indicanti la purezza e la germinabilità. Per le sementi indicate nel capoverso dell' del decreto-legge si debbono aggiungere anche le parole «esente da cuscuta». Le dichiarazioni prescritte per le sementi dalle disposizioni fitopatologiche potranno essere fatte sui sacchi od imballaggi o sulle etichette e cartelli portanti le indicazioni di cui al presente articolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-35