Regolamento›Capo IV
Art. 34
34 / 135In vigore dal 31 ago 1926
Quando un prodotto antiparassitario è messo in commercio con nomi particolari, diversi da quelli adottati nel decreto legge e nel presente regolamento, questo nome può essere aggiunto nelle indicazioni sempre quando non sia tale da indurre in errore l'acquirente, circa la natura del prodotto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-34