Regolamento›Capo IV
Art. 31
31 / 135In vigore dal 31 ago 1926
Per gli zolfi ramati, alle indicazioni di cui al precedente articolo, si deve aggiungere il contenuto in solfato di rame con la sola cifra corrispondente; ma se nella loro preparazione fu usato altro composto di rame bisogna indicarne la quantità ed il nome preciso. Così, per un zolfo ramato al 5 per cento di solfato di rame, si potrà, adottare la dichiarazione: «zolfo raffinato molito ramato 5 per cento, purezza 90-93, tinozza 40-45», mentre per un zolfo ramato con 3 per cento di acetato di rame si dovrà fare la dichiarazione: «zolfo greggio molito al 3 per cento di acetato di rame, purezza 87-90, finezza 35-40».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-31