Regolamento›Capo IV
Art. 30
30 / 135In vigore dal 11 nov 1927
Per gli zolfi, sia raffinati che grezzi, si deve indicare la qualità del prodotto (zolfo greggio molito, zolfo raffinato molito, zolfo raffinato ventilato) nonché la purezza e la finezza, sottointendendosi che quest'ultima è determinata mediante il tubo Chancel.
Il minerale di zolfo non può essere messo in commercio come anticrittogamico, se contiene meno del 25% di zolfo. Per esso sono obbligatorie le indicazioni della qualità del prodotto e della purezza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-30