Regolamento›Capo III
Art. 22
22 / 135In vigore dal 21 nov 1984
Regolamento-
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 OTTOBRE 1984, N. 748
Note all'articolo
- La L. 19 ottobre 1984, n. 748 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai precedenti articoli entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per i concimi CEE".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-22