Regolamento›Capo II
Art. 16
16 / 135In vigore dal 31 ago 1926
Ferme restando le disposizioni dipendenti da trattati, convenzioni ed accordi con paesi esteri in vigore alla data di pubblicazione del presente regolamento e di quelli che potranno essere conclusi in seguito, i concimi, gli antiparassitari, le sementi, i panelli ed i mangimi concentrati, di produzione italiana, potranno essere esportati senza le dichiarazioni prescritte quando siano inviati direttamente dalle fabbriche alle stazioni di confine od ai porti d'imbarco, purchè la spedizione sia fatta da ditte inscritte presso il Consiglio provinciale dell'economia del luogo come esercenti l'esportazione della materia di cui si tratta.
A tale scopo le ditte anzidette debbono rivolgere, al Consiglio provinciale dell'economia della loro circoscrizione, denuncia documentata di esercitare l'esportazione di uno o più dei prodotti sopraindicati.
Il Consiglio, assunte le informazioni del caso e constatata la verità della denuncia, iscrive la ditta richiedente in un apposito albo di esportatori, distinto per materia di esportazione.
Le merci spedite per l'esportazione, nei casi previsti dal presente articolo, debbono essere scortate da un certificato in carta libera, rilasciato dal competente Consiglio dell'economia, col quale si attesti che la ditta speditrice è inscritta nell'albo di cui sopra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-16