Art. 135
RegolamentoCapo XVI

Art. 135

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In vigore dal 31 ago 1926
Le Dogane, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, verseranno nella sezione di Regia Tesoreria le somme riscosse in applicazione dell' del decreto-legge, dal 1° gennaio 1926 in poi. Per le somme non riscosse e dovute a termini del citato , sarà dalle Dogane stesse provveduto al recupero a carico delle ditte importatrici, con le modalità stabilite dall' del regolamento doganale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Ministro per l'economia nazionale: Belluzzo. Il Ministro per l'interno: Federzoni. Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto: Rocco. Il Ministro per le finanze: Volpi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-135