Art. 129
RegolamentoCapo XV

Art. 129

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In vigore dal 31 ago 1926
I diritti erariali sulle materie indicate nell' del decreto-legge ed importate dall'estero saranno riscossi dalle Dogane contemporaneamente alla riscossione dei diritti di confine e liquidati sugli stessi documenti da emettere per la riscossione di tali diritti, con imputazione al competente capitolo del bilancio dell'entrata. Il versamento di tali diritti sarà eseguito mensilmente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-129