Art. 128
RegolamentoCapo XV

Art. 128

128 / 135
In vigore dal 27 apr 1958
Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capo, cadono sotto la sanzione di cui all' del decreto-legge, con le norme seguenti: È punita con l'ammenda di L. 1000 l'attivazione di fabbriche senza la prescritta denuncia. È punita con l'ammenda di L. 500 la lavorazione che le fabbriche denunciate compiano senza preventiva dichiarazione od in periodi diversi da quelli indicati nella dichiarazione già presentata. Con uguale ammenda è punita l'infedele dichiarazione di lavoro accertata dall'Ufficio tecnico. È punita con l'ammenda di L. 200 la tardiva presentazione della dichiarazione di produzione. Le altre infrazioni disciplinari non previste sono punite con ammenda da L. 100 a L. 200. La procedura da seguire per le contravvenzioni al presente capo è quella stabilita nel R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 796.

Note all'articolo

  • La L. 23 febbraio 1950, n. 66 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pene pecuniarie stabilite nel capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e dall'art. 128 del regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361, sono aumentate 50 volte".
  • La L. 13 marzo 1958, n. 282 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le pene pecuniarie stabilite nel capo VIII del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e dall'art. 128 del regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, quali risultano per effetto della legge 23 febbraio 1950, n. 66, sono aumentate di dieci volte".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-128