Regolamento›Capo XV
Art. 125
125 / 135In vigore dal 31 ago 1926
Il fabbricante, di regola, è tenuto ad eseguire il pagamento dei diritti, mediante versamento diretto nella sezione di Regia Tesoreria della provincia, nella quale si trova lo stabilimento al quale si riferiscono e, quando si tratta, di diritti posticipati, è obbligato ad effettuarlo entro il giorno venticinque del mese in cui i diritti stessi gli sono stati notificati. In caso dì ritardo è assoggettato alla multa del quattro per cento sulle somme non pagate.
Il fabbricante che risiede fuori del capoluogo della provincia e ammesso ad eseguire il versamento mediante vaglia postale intestato alla sezione di Regia, Tesoreria, ma, in tal caso, il versamento ha effetto soltanto se il vaglia contiene tutte le indicazioni necessarie per essere contabilizzato.
Incorre nella multa di mora chi non fa giungere il vaglia alla sezione di Tesoreria, in tempo utile per la emissione della quietanza entro la scadenza indicata nel primo comma del presente articolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-125