Art. 123
RegolamentoCapo XV

Art. 123

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In vigore dal 31 ago 1926
Entro i primi cinque giorni di ciascun mese, il fabbricante, che, avendo prestato cauzione, non ha pagato anticipatamente i diritti, deve presentare, per ciascuno stabilimento, all'Ufficio tecnico di finanza, una dichiarazione che indichi, pel mese precedente: a) la quantità di prodotto giacente nello stabilimento all'inizio del mese; b) la quantità di prodotto effettivamente ottenuta; c) la quantità di prodotto eventualmente importata o ritirata da altri stabilimenti del Regno, citando per la prima i documenti doganali e per ambedue i documenti del trasporto ferroviario ove occorso; d) la quantità estratta; e) la quantità giacente alla fine del mese. La dichiarazione deve essere presentata anche se, nel mese cui si riferisce, non vi sia stata produzione, ma semplicemente estrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-123