Art. 122
RegolamentoCapo XV

Art. 122

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In vigore dal 31 ago 1926
Indipendentemente dalla denuncia di cui sopra, il fabbricante deve, per ciascuno stabilimento, presentare, all'Ufficio tecnico di finanza, la dichiarazione della lavorazione che intende eseguire almeno tre giorni prima di iniziarla. Detta dichiarazione deve indicare i periodi lavorativi e la produzione per ciascun periodo. Qualora il fabbricante intenda essere esonerato dall'obbligo di prestare cauzione, deve allegare alla dichiarazione, la quale in questo caso non può comprendere giorni lavorativi di mesi diversi, la quietanza di tesoreria comprovante il pagamento dei diritti sulla quantità di prodotto da ottenere secondo la dichiarazione stessa. Scaduto il termine della lavorazione dichiarata od anche prima, appena raggiunta la produzione per la quale sono stati pagati i diritti erariali, la lavorazione non può essere proseguita senza che sia stata presentata una nuova dichiarazione, pure corredata della relativa quietanza. Se invece il fabbricante si assoggetta a prestare cauzione, la dichiarazione può essere estesa all'intero anno solare in cui viene presentata, salvo l'obbligo, tutte le volte che occorra variare quanto con essa è stato indicato, di presentare una dichiarazione suppletiva entro la giornata in cui la variazione stessa ha cominciato ad aver luogo.
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