Art. 120
RegolamentoCapo XV

Art. 120

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In vigore dal 31 ago 1926
L'Ufficio tecnico di finanza, entro venti giorni dalla presentazione della denuncia, procede, a mezzo di un suo funzionario ed in contradittorio con il fabbricante od il suo rappresentante, alla verifica dello stabilimento, allo scopo essenziale di accertare se le indicazioni fornite corrispondano esattamente allo stato reale di esso e per rilevare, in caso contrario, le omissioni e le inesattezze. Della verifica il funzionario dell'Ufficio tecnico di finanza compila verbale in due originali, dei quali uno è consegnato al fabbricante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-120