Regolamento›Capo II
Art. 12
12 / 135In vigore dal 31 ago 1926
I vini, gli oli, i burri, i formaggi, le conserve e gli sciroppi di provenienza estera debbono essere venduti nel Regno col loro nome di origine.
Per i vini esteri sono vietati, nel Regno, il taglio e le manipolazioni, all'infuori della colmatura, del travaso, del trattamento con prodotti solforosi a scopo di conservazione, della filtrazione, della chiarificazione e dell'imbottigliamento. Il travaso e l'imbottigliamento, però, sono consentiti a condizione che sui recipienti e sulle bottiglie in cui viene collocato il vino siano riprodotte le marche e le indicazioni occorrenti a determinare l'origine estera del vino stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-12