Art. 116
RegolamentoCapo XIV

Art. 116

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In vigore dal 31 ago 1926
Quando dall'analisi risulti che il prodotto corrisponde alle prescrizioni del decreto-legge e del presente regolamento, il direttore dell'Istituto analizzatore ne informa l'ufficio o la persona che eseguì il prelevamento. Nel caso in cui la merce sia stata messa sotto sequestro preventivo tale comunicazione deve anche essere fatta telegraficamente, secondo i casi, all'Autorità di pubblica sicurezza o sanitaria agli effetti della liberazione della merce sequestrata. Quando, invece, dall'analisi risulti che la merce non corrisponde alle prescrizioni del decreto-legge e del regolamento il direttore dell'Istituto analizzatore deve presentare subito denunzia all'Autorità giudiziaria competente, accompagnandola col verbale di prelevamento originale e con la relazione d'analisi, ed indicando con precisione tutti gli elementi sui quali si fonda la denuncia. L'Autorità giudiziaria, ricevuta la denuncia, deve confermare subito il sequestro della merce se fu già messa sotto sequestro preventivo, o ne deve ordinare il sequestro dovunque si trovi se fu lasciata libera.
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