Art. 114
RegolamentoCapo XIV

Art. 114

114 / 135
In vigore dal 11 nov 1927
Per l'esame dei formaggi si deve eseguire la determinazione della materia grassa, e su di essa si devono determinare il numero degli acidi volatili solubili, il numero degli acidi volatili insolubili, l'indice di rifrazione al burrofrattometro Zeiss ed a 35° C, e si devono eseguire le ricerche atte ad accertare la natura della materia grassa per i formaggi non dichiarati margarinati. Si debbono dichiarare margarinati: a) i formaggi di pasta molle, in cui il titolo degli acidi volatili solubili è inferiore a 22 e l'indice di rifrazione è inferiore a 43 e superiore a 47; b) i formaggi di pasta dura maturi, in cui il titolo degli acidi volatili solubili è inferiore a 18 e l'indice di rifrazione è inferiore a 43 o superiore a 47; c) i formaggi pecorini di pasta dura maturi, in cui il titolo in acidi volatili solubili è inferiore a 15 e l'indice di rifrazione è inferiore a 43 o superiore a 47. Si devono dichiarare in contravvenzione i formaggi margarinati venduti senza le indicazioni prescritte, quelli che contengono materie coloranti o sostanze non permesse, e quelli in cui il contenuto in materia grassa non corrisponde alle dichiarazioni fatte a norma dell' del presente regolamento.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-114