Regolamento›Capo XIV
Art. 113
113 / 135In vigore dal 11 nov 1927
Per i grassi alimentari dichiarati o risultanti diversi dal burro, si devono fare le ricerche dell'olio di sesamo e dell'amido, nonché quelle delle materie coloranti estranee e degli agenti di conservazione non permessi, e si determinerà il contenuto in materia grassa.
Per i grassi venduti come burro o comunque senza dichiarazione diversa, si devono determinare la percentuale di materia grassa, il grado rifrattometrico al burrorifrattometro Zeiss, il numero di acidi volatili solubili ed il numero di acidi volatili insolubili.
Si devono ritenere genuini i burri che, essendo privi di olio di sesamo e di amido, abbiano una quantità di materia grassa non inferiore a 82%, un indice di rifrazione a 35° compreso fra 44 e 48, un numero di acidi volatili solubili non inferiore a 26, un numero di acidi volatili insolubili compreso fra 2 e 3, 5. Inoltre i burri genuini di recente preparazione non devono presentare struttura cristallina all'esame al microscopio polarizzatore.
Quando uno dei suddetti saggi non dia valori di decisa anormalità, si prenderanno a base di giudizio i risultati degli altri saggi che il chimico riterrà di dover eseguire tenendo conto dello stato di conservazione del prodotto e di quanto si conosce intorno alle possibili variazioni delle cifre limiti.
Si devono ritenere commerciabili i surrogati del burro che risultino:
a) contenere olio di sesamo o amido;
b) contenere materia grassa in quantità non inferiore a 84 per cento;
c) essere privi di materie coloranti e di agenti di conservazione, all'infuori del sale comune e del borato di soda, la proporzione, quest'ultimo, non superiore al due per mille.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-113