Art. 110
RegolamentoCapo XIV

Art. 110

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In vigore dal 31 ago 1926
Per il giudizio dei mosti, dei mosti muti, dei filtrati dolci e dei vini, si devono ricercare, innanzi tutto, le sostanze estranee o comunque non permesse, quindi si deve determinare il grado di gessatura e, se occorra, si deve procedere all'accertamento della eventuale aggiunta di acido solforico. Quando dalle suddette ricerche risulti escluso il dubbio dell'aggiunta di sostanze estranee, si devono determinare i principali componenti del vino, paragonando i risultati con quelli riscontrati nei vini genuini della stessa annata e della stessa località, intendendo con questa parola il comune o, quanto meno, la zona agraria di provenienza, ed ove risultino notevoli differenze il prodotto si dichiarerà non genuino. Per i mosti, i mosti muti, i filtrati dolci ed i vini di provenienza sconosciuta o non documentata, o provenienti da mescolanze, la constatazione di un grado alcoolico inferiore a 8 per cento in volume se bianchi o a nove per cento se rossi, è sufficiente per farli dichiarare non genuini, avvertendo di tener conto anche dell'alcool corrispondente allo zucchero indecomposto e di quello eventualmente trasformato in acido acetico.
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