Art. 11
RegolamentoCapo I

Art. 11

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In vigore dal 31 ago 1926
Le indicazioni prescritte dal decreto-legge e dal presente regolamento sui sacchi, recipienti ed imballaggi non sono obbligatorie: a) per le materie prime dirette alle fabbriche ed alle officine industriali; b) per le materie importate dall'estero, limitatamente al tempo occorrente al trasporto dalla dogana d'introduzione nel Regno ai magazzini di deposito o di distribuzione, sempre che le spedizioni siano fatte a vagone completo; c) per le materie importate dall'estero e spedite, a vagone completo, dalla dogana di introduzione nel Regno, direttamente al consumatore od all'agricoltore, che non ne faccia commercio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-11