Art. 109
RegolamentoCapo XIV

Art. 109

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In vigore dal 31 ago 1926
Per il giudizio delle sostanze concimanti, degli antiparassitari, delle sementi e dei mangimi le analisi debbono accertare la corrispondenza della merce alle prescrizioni del decreto-legge e del regolamento ed ai titoli minimi denunziati. Eventualmente si ricercheranno le sostanze dannose alle piante od agli animali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-109