Regolamento›Capo XIV
Art. 108
108 / 135In vigore dal 31 ago 1926
Per le analisi dei prodotti e delle sostanze di cui al decreto legge i laboratori devono adottare ì metodi prescritti dal Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze. L'analizzatore, pero, al solo scopo di meglio convalidare il giudizio, può ricorrere anche ad altri metodi, ma di essi dovrà far cenno nella sua relazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-108