Art. 107
RegolamentoCapo XIII

Art. 107

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In vigore dal 31 ago 1926
I compratori di merci di cui al decreto-legge, assoggettandosi al pagamento delle indennità per i sopraluoghi e delle tasse di analisi, possono chiedere prelevamenti di campioni, a norma del presente regolamento. In tal caso il verbale deve far constatare che il prelevamento è fatto a richiesta del compratore o del destinatario della merce e deve contenere l'indicazione precisa della provenienza di essa e dello stato in cui si trova. I prelevamenti fatti in applicazione del presente articolo hanno gli effetti di quelli fatti per iniziativa dell'autorità delegata alla vigilanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-107