Regolamento›Capo XIII
Art. 100
100 / 135In vigore dal 31 ago 1926
Ciascun campione deve essere chiuso in modo da impedirne la manomissione ed assicurarne l'integrità e deve essere suggellato, preferibilmente con ceralacca, col timbro dell'ufficio prelevatore.
L'interessato è in facoltà di apporre ai campioni anche il proprio timbro.
Ad ogni campione si applicherà un'etichetta in maniera che non sia possibile asportarla, sulla quale s'indicheranno: la data ed il numero del verbale a cui si riferisce il campione, il nome del proprietario o del detentore della merce, e la natura di questa.
Ciascuna etichetta deve essere firmata dal prelevatore e dall'interessato. Ove questo si rifiuti se ne farà menzione nel verbale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-100