Art. 1
RegolamentoCapo I

Art. 1

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In vigore dal 31 ago 1926
Regolamento per l'esecuzione del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. . Le dichiarazioni sulla natura e sul titolo e le altre indicazioni relative alle sostanze di uso agrario ed ai prodotti agrari di cui al R. decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, ed al presente regolamento, debbono essere fatte secondo le norme prescritte dagli articoli seguenti.
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