Regolamento per l'esecuzione del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. 136 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Regolamento
capo I Norme generali.
Art. 1 Regolamento per l'esecuzione del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in leg Art. 2 Le dichiarazioni sulle fatture, sulle lettere d'impegno, sulle polizze di carico, sulle bo Art. 3 Nel caso di spedizioni per via ordinaria il vetturale deve essere provvisto di una dichiar Art. 4 Le bollette di spedizione, le polizze di carico ed i relativi allegati, nonché le dichiara Art. 5 Le indicazioni prescritte per le merci ed i prodotti posti in vendita in botti, barili, la Art. 6 Le indicazioni di cui al precedente articolo debbono essere fatte con caratteri ben visibi Art. 7 Le indicazioni da farsi direttamente sulla merce debbono essere impresse mediante stampi, Art. 8 Chi detiene merci di cui al decreto-legge a scopo di vendita è tenuto a curare che le dich Art. 9 Quando la merce è messa in vendita con frazionamento delle quantità contenute in un sacco, Art. 10 Le indicazioni da apporsi all'esterno ed all'interno dei locali di produzione o di vendita Art. 11 Le indicazioni prescritte dal decreto-legge e dal presente regolamento sui sacchi, recipie capo II Dell'importazione, dell'esportazione, della reimportazione e del transito.
Art. 12 I vini, gli oli, i burri, i formaggi, le conserve e gli sciroppi di provenienza estera deb Art. 13 Le dogane che trovino vini in arrivo dall'estero, qualunque sia la loro destinazione, sia Art. 14 Le dogane non devono permettere l'introduzione nel Regno di merci che non corrispondano al Art. 15 Quando i vini di cui all'art. 13 sono sequestrati nei porti, a bordo, la dogana sospende i Art. 16 Ferme restando le disposizioni dipendenti da trattati, convenzioni ed accordi con paesi es Art. 17 I mosti, i mosti muti, i filtrati dolci ed i vini presentati per l'esportazione debbono es Art. 18 I mosti muti, i filtrati dolci ed i vini di cui al precedente articolo non sono ammessi al Art. 19 I vini esteri sono, di regola, esclusi dai punti franchi. Tuttavia, l'autorità doganale pu Art. 20 Gli aceti di spirito, i surrogati del burro, le conserve e gli sciroppi di frutta, destina Art. 21 Le spedizioni in transito di merci di cui al decreto-legge, debbono essere accompagnate da capo III Dei concimi.
Art. 22 Regolamento-art. 22 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 OTTOBRE 1984, N. 748 Art. 23 Regolamento-art. 23 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 OTTOBRE 1984, N. 748 Art. 24 Regolamento-art. 24 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 OTTOBRE 1984, N. 748 Art. 25 Regolamento-art. 25 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 OTTOBRE 1984, N. 748 Art. 26 Regolamento-art. 26 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 OTTOBRE 1984, N. 748 Art. 27 Regolamento-art. 27 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 OTTOBRE 1984, N. 748 Art. 28 Regolamento-art. 28 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 OTTOBRE 1984, N. 748 capo IV Degli Antiparassitari.
Art. 29 Le indicazioni prescritte per i prodotti antiparassitari di cui ai comma a), b), f) e g) d Art. 30 Per gli zolfi, sia raffinati che grezzi, si deve indicare la qualità del prodotto (zolfo g Art. 31 Per gli zolfi ramati, alle indicazioni di cui al precedente articolo, si deve aggiungere i Art. 32 Le cifre relative alla finezza degli zolfi al tubo Chancel si debbono ritenere come appros Art. 33 Per gli antiparassitari non indicati particolarmente nell'art. 5 del decreto-legge e che r Art. 34 Quando un prodotto antiparassitario è messo in commercio con nomi particolari, diversi da capo V Delle sementi.
Art. 35 Le sementi messe in vendita per la seminagione debbono portare la dichiarazione del nome v Art. 36 I miscugli di sementi si debbono vendere con la dichiarazione dei singoli componenti e del Art. 37 Per le sementi vendute sui pubblici mercati le indicazioni di cui ai precedenti articoli d Art. 38 La purezza delle sementi non deve essere inferiore al 95 per cento e la germinabilità non Art. 39 Le dichiarazioni relative alla purezza ed alla germinabilità delle sementi non sono obblig Art. 40 Salvo l'osservanza delle disposizioni fitopatologiche, le dichiarazioni ed indicazioni di capo VI Dei panelli oleosi e dei mangimi per il bestiame.
capo VII Dei mosti, dei filtrati dolci, dei vini e dei vinelli.
Art. 43 Col nome di «mosto» o di «mosto d'uva» si intende il liquido che si ricava dalla pigiatura Art. 44 Durante la vinificazione è consentita l'aggiunta ai mosti dei seguenti prodotti: mosto con Art. 45 Ai mosti muti ed ai filtrati dolci è consentita l'aggiunta di acido tartarico, acido citri Art. 46 Ai vini è consentita l'aggiunta di mosto concentrato, filtrato dolce, acido tartarico, aci Art. 47 Le sostanze di cui è consentito l'uso a norma dei precedenti articoli 44, 45 e 46 si debbo Art. 48 Nella vinificazione e nella conservazione dei vini e dei filtrati dolci, oltre alle ordina Art. 49 Nella preparazione e nella conservazione dei vinelli sono consentiti i trattamenti e le ma Art. 50 Sono considerati come vini speciali i marsala, i vermut, i moscati, le mistelle ed i vini Art. 51 È vietato aggiungere ai mosti, ai mesti muti, ai filtrati dolci, ai mosti concentrati, ai Art. 52 È proibito il taglio dei vini con i vincili, con i secondi vini, con i vini d'uva secca e Art. 53 La gessatura dei mosti destinati alla vinificazione è tollerata, ma i vini gessati contene Art. 54 È vietato vendere, per consumo diretto, mosti, mosti muti, filtrati dolci e vini: a) conte Art. 55 Agli effetti dell'art 16 del decreto-legge per vinaccia s'intende tanto il complesso delle Art. 56 I decreti prefettizi previsti dal capoverso dell'art. 16 del decreto-legge per stabilire i Art. 57 Nelle provincie in cui è abituale l'aggiunta al vino di uve leggermente appassite ed ammos Art. 58 Nelle provincie in cui non è abituale la pratica detta governo del vino all'uso toscano, i Art. 59 Trascorsi i termini stabiliti dai Prefetti le vinaccie possono essere conservate, senza pr Art. 60 Chiunque intende preparare vinelli per farne commercio o per somministrarli ai propri dipe Art. 61 I vinelli non possono essere messi in commercio nè detenuti per la vendita se contengono p Art. 62 In deroga al precedente articolo possono essere conservati vinelli con titolo alcoolico su capo VIII Degli aceti.
Art. 63 Nella preparazione dell'aceto di vino sono consentiti: a) la diluizione del vino fatta, es Art. 64 È vietato destinare all'acetificazione vini non genuini nonché vini alterati per agrodolce Art. 65 Per la chiarificazione degli aceti è consentito l'uso del latte, nonché degli altri chiari Art. 66 Agli effetti degli articoli 18 e 19 del decreto-legge, è considerata come materia colorant Art. 67 È vietata la vendita di aceti di qualsiasi natura alterati per putridume od invasi dalle a Art. 68 È vietato aggiungere, agli aceti commestibili, acido acetico anche se puro. L'acido acetic capo IX Degli olii.
Art. 69 Le denuncie prescritte dagli articoli 21 e 22 del decreto-legge debbono contenere il nome, Art. 71 Sono considerati come messi in vendita per uso commestibile tutti gli olii che si trovano Art. 72 Tra gli olii comunque raffinati, di cui all'art. 24 del decreto-legge, s'intendono compres Art. 73 Gli olii commestibili non debbono contenere più di quattro per cento di acidità totale esp Art. 74 Le conserve alimentari preparate con olii vegetali diversi da quello di oliva devono porta capo X Del burro, dei surrogati del burro e dello strutto.
Art. 75 Il grasso alimentare messo in commerciò col nome di burro, anche se seguito da altre parol Art. 76 La denuncia di cui all'art. 30 del decreto-legge si deve fare con le norme di cui al prece Art. 77 Le targhe da apporsi all'esterno. dei locali di vendita di surrogati del burro a termini d Art. 78 Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto-legge non si applicano alle Art. 79 È vietata la vendita diretta al consumatore di burro, sia di vacca che di pecora, e di ogn capo XI Dei formaggi.
Art. 80 Agli effetti dell'art. 33 del decreto-legge l'indicazione dei formaggi, secondo il loro co Art. 81 Le denominazioni di cui ai commi b) e c) del precedente articolo si debbono fare nelle fat Art. 82 Le targhe prescritte all'esterno dei locali in cui si vendono formaggi margarinati, a norm Art. 83 I formaggi margarinati debbono essere colorati esternamente e su tutta la loro superficie capo XII Degli sciroppi e delle conserve di frutta.
Art. 84 È vietata la vendita di sciroppi, conserve, marmellate e gelatine di frutta che contengano Art. 85 Le conserve, le gelatine e le marmellate di frutta, che, a norma del secondo capoverso del Art. 86 Agli effetti dell'art. 39 del decreto-legge saranno ritenute non riutilizzabili le conserv capo XIII Della vigilanza.
Art. 87 Il Ministero dell'economia nazionale esercita la vigilanza sulla preparazione e sul commer Art. 88 Il Ministero dell'interno esercita la vigilanza sulla preparazione e sulla vendita delle s Art. 89 Nei porti e negli scali, nei paesi di confine ed anche nei paesi interni dove esistono uff Art. 90 Possono essere ammesse a godere del diritto, di cui all'articolo 46 del decreto legge, le Art. 91 Gli agenti da nominarsi dagli Enti e dalle Società, giusta l'art. 46 del decreto-legge, de Art. 92 Agli effetti dell'art. 41 del decreto-legge, per rappresentanti della persona tenuta a for Art. 93 Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, i medici e veterinari provinciali, gli uff Art. 94 La vigilanza per l'applicazione del decreto-legge e del presente regolamento si esercita: Art. 95 I sopraluoghi e le visite di cui al comma a) del precedente articolo, hanno lo scopo di ac Art. 96 Quando dal sopraluogo risultino osservate tutte le prescrizioni relative alle dichiarazion Art. 97 I prelevamenti di campioni si devono fare separatamente per ogni singola merce e per ogni Art. 98 La quantità di sostanza da prelevare per ogni campione deve essere per lo meno: a) 2000 gr Art. 99 Ciascun campione deve essere diviso in quattro parti, riempiendo con ognuna di esse un rec Art. 100 Ciascun campione deve essere chiuso in modo da impedirne la manomissione ed assicurarne l' Art. 101 Uno dei quattro campioni prelevati a norma dei precedenti articoli, sarà rilasciato all'in Art. 102 Qualora dal sopraluogo o dalla visita risulti accertata l'inosservanza di qualche disposiz Art. 103 Quando dagli accertamenti compiuti l'incaricato della vigilanza tragga fondato motivo di r Art. 104 Nel caso in cui la merce sia in viaggio, l'incaricato della vigilanza, ove non ricorra l'a Art. 105 I processi verbali da compilarsi in esecuzione dei precedenti articoli devono contenere: a Art. 106 Nel caso in cui la merce sia venduta in sacchi, imballaggi o recipienti aperti o privi di Art. 107 I compratori di merci di cui al decreto-legge, assoggettandosi al pagamento delle indennit capo XIV Dell'analisi dei campioni.
Art. 108 Per le analisi dei prodotti e delle sostanze di cui al decreto legge i laboratori devono a Art. 109 Per il giudizio delle sostanze concimanti, degli antiparassitari, delle sementi e dei mang Art. 110 Per il giudizio dei mosti, dei mosti muti, dei filtrati dolci e dei vini, si devono ricerc Art. 111 Per i vinelli, accertata l'assenza di sostanze non permesse, si deve determinare il grado Art. 112 Per il giudizio degli olii sì devono fare i saggi necessari per accertarne la natura e si Art. 113 Per i grassi alimentari dichiarati o risultanti diversi dal burro, si devono fare le ricer Art. 114 Per l'esame dei formaggi si deve eseguire la determinazione della materia grassa, e su di Art. 115 Nell'esame delle conserve, delle gelatine, delle marmellate, dei mosti concentrati e degli Art. 116 Quando dall'analisi risulti che il prodotto corrisponde alle prescrizioni del decreto-legg Art. 117 Quando sia chiesta la revisione dell'analisi, l'Autorità giudiziaria dispone l'invio del c Art. 118 L'Istituto di revisione deve seguire nell'analisi i metodi prescritti a norma dell'art. 10 capo XV Accertamento e riscossione dei diritti erariali.
Art. 119 Chiunque intende attivare uno stabilimento per la fabbricazione di sostanze indicate nell' Art. 120 L'Ufficio tecnico di finanza, entro venti giorni dalla presentazione della denuncia, proce Art. 121 Qualunque variazione allo stato dello stabilimento risultante dal verbale di verifica deve Art. 122 Indipendentemente dalla denuncia di cui sopra, il fabbricante deve, per ciascuno stabilime Art. 123 Entro i primi cinque giorni di ciascun mese, il fabbricante, che, avendo prestato cauzione Art. 124 Ricevuta la dichiarazione di produzione di cui al precedente articolo, l'Ufficio tecnico d Art. 125 Il fabbricante, di regola, è tenuto ad eseguire il pagamento dei diritti, mediante versame Art. 126 Il fabbricante che intende pagare posticipatamente i diritti erariali deve provare, prima Art. 127 L'accesso agli stabilimenti di produzione deve essere sempre aperto ai funzionari dell'Uff Art. 128 Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capo, cadono sotto la sanzione di cui al Art. 129 I diritti erariali sulle materie indicate nell'art. 61 del decreto-legge ed importate dall Art. 130 Per le controversie che potranno sorgere tra fabbricanti ed Uffici tecnici di finanza è am capo XVI Disposizioni varie e transitorie.
Art. 131 L'ammontare delle pene pecuniarie deve essere versato demaniale competente. Le quote di co Art. 132 Le disposizioni del decreto-legge e del presente regolamento non si applicano ai vini, mos Art. 133 Le denuncie di cui agli articoli 21, 22 e 30 del decreto-legge debbono essere rinnovate an Art. 134 Gli esercenti di stabilimenti per la fabbricazione di sostanze indicate nell'art. 64 del d Art. 135 Le Dogane, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, verseranno nell Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360