Art. 93
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 93

144 / 193
In vigore dal 21 lug 1926
Così prima dell'inizio come durante lo svolgimento dei lavori l'Amministrazione concedente ha facoltà di ordinare, sentito il concessionario, quelle varianti ed aggiunte al progetto approvato che, a suo insindacabile giudizio, siano ritenute tecnicamente necessarie ai fini della sistemazione od a tutela delle proprietà private. Il concessionario da parte sua non potrà apportare al progetto approvato alcuna modificazione od aggiunta senza che sia sottoposta alla preventiva approvazione dell'Amministrazione. In base alle varianti ed aggiunte di cui al comma 1° ed a quelle di cui al 2° comma, che siano riconosciute necessarie per raggiungere i fini della sistemazione o la tutela delle proprietà private (esclusa ogni variante od aggiunta proposta dal concessionario per ragioni che eccedano detti fini), sarà modificata la somma posta a base della concessione giusta l' ed accordata al concessionario corrispondente annualità suppletiva. Se le varianti adottate eleveranno detta somma in misura superiore al 50 per cento il concessionario avrà diritto di rinunziare alla concessione, chiedendo che sia revocato il relativo decreto e che gli sia accordato un equo indennizzo per i lavori già eseguiti in conformità del progetto approvato e non pagati ai sensi dell'articolo successivo. Se invece le varianti adottate importano una diminuzione dell'ammontare della spesa prevista nell'atto di concessione verranno congruamente ridotte le annualità che restano da corrispondere al concessionario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-93