Art. 90
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 90

141 / 193
In vigore dal 21 lug 1926
Gli unici del Genio civile e quelli forestali trasmettono gli atti della istruttoria al Ministero competente, il quale provvede all'approvazione dei progetti, e restituisce, ove nulla osti, la convenzione all'ufficio competente, perché, previa trascrizione su carta legale, venga accettata e sottoscritta dal richiedente la concessione. La firma dovrà essere autenticata dal funzionario dell'ufficio delegato ai contratti. L'Ufficio rimette poi l'atto al Ministero competente, che, d'intesa col Ministero delle finanze, provvede con formale decreto alla definitiva concessione, determinando in base alla spesa risultante dal progetto, aumentata fino al 20 per cento, l'importo che, in misura invariabile e qualunque sia per risultare l'effettivo costo dei lavori previsti, salvo quanto dispone il successivo , dovrà essere corrisposto al concessionario in quel numero di annualità che saranno stabilite nella convenzione, in relazione agli stanziamenti di bilancio.
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