Art. 87
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 87

138 / 193
In vigore dal 21 lug 1926
I Ministeri competenti potranno consentire che il progetto esecutivo delle opere previste nel progetto di massima si riferisca ad opere da eseguirsi a periodi successivi. Qualora si abbiano eventualmente progetti già compilati a cura delle Amministrazioni competenti, gli enti che chiedono la concessione possono farli propri, però la spesa sostenuta per la loro compilazione sarà dedotta dall'ammontare delle annualità di rimborso convenute caso per caso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-87