Art. 86
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 86

137 / 193
In vigore dal 21 lug 1926
Oltre i documenti prescritti nell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, le Provincie e i Comuni che per l' del decreto stesso intendano eseguire direttamente opere di sistemazione idraulico-forestale dovranno con la domanda produrre anche copia della deliberazione o delle deliberazioni del Consiglio e dei Consigli provinciali, del Consiglio o dei Consigli comunali interessati, debitamente approvate dalla Giunta provinciale amministrativa quando tale approvazione sia necessaria o dall'assemblea generale del Consorzio, da cui risultino: la determinazione di chiedere la concessione, le modalità principali, specie in ordine alla spesa ed ai mezzi per farvi fronte, ed i poteri all'uopo accordati alle rispettive rappresentanze, quando non risultino altrimenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-86