Art. 83
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 83

134 / 193
In vigore dal 21 lug 1926
Le persone indicate nell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, che intendano valersi della facoltà prevista dall'articolo stesso devono presentare la relativa domanda all'ufficio del Genio civile e a quello forestale. Gli uffici suddetti trasmetteranno la domanda al Ministero dal quale dipendono o al Magistrato alle acque, se si tratti di lavori da compiersi nel territorio del compartimento di questo. Quando la concessione è chiesta da un Consorzio o da un Ente morale in genere saranno osservate le norme stabilite nel 2° comma dell'.
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