Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 81
132 / 193In vigore dal 21 lug 1926
Le domande ed il certificato in carta semplice per ottenere l'esonero dalle imposte di cui all' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, debbono essere presentate all'Agenzia delle imposte entro tre mesi dall'inizio dei lavori di rimboschimento. In caso di tardiva presentazione il contribuente non avrà diritto all'esonero per il tempo trascorso dalla data dell'inizio dei lavori a quello della domanda.
Affinché i procuratori delle imposte possano provvedere alle liquidazioni annuali di sgravio, gli Ispettori forestali, entro il primo trimestre di ogni anno, debbono far loro pervenire direttamente i certificati attestanti che i lavori furono eseguiti e conservati in conformità del piano di coltura di cui all', comma 3°, del R. decreto surricordato.
Nella domanda, di cui al primo comma del presente articolo, il proprietario, là dove non esiste il catasto geometrico particellare, potrà limitarsi ad indicare per l'individuazione del terreno rimboscato l'articolo catastale od il numero del ruolo dell'imposta fondiaria, la superficie del fondo, la superficie per la quale domanda l'esonero e l'imponibile proporzionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-81