Art. 67
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 67

118 / 193
In vigore dal 21 lug 1926
Il collaudo nei riguardi tecnici e contabili dei lavori di competenza dell'Amministrazione forestale, anche allo scopo di accertare se l'impianto del bosco può ritenersi assicurato e considerarsi perciò stesso redditizio agli effetti del 3° comma dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, verrà compiuto con le norme del regolamento sulla contabilità dell'Azienda del demanio forestale dall'Ispettore forestale capo del ripartimento ed eccezionalmente, qualora il Ministero per l'economia nazionale lo ritenga opportuno, da un Ispettore superiore forestale. Per il collaudo dei lavori di competenza del Genio civile saranno seguite le norme del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-67