Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 64
115 / 193In vigore dal 21 lug 1926
Per la liquidazione dell'indennità da corrispondersi ai proprietari di terreni compresi nei bacini da sistemare in conformità di quanto è disposto negli del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, valgono le norme stabilite negli e seguenti del presente regolamento, intendendosi però sostituito l'ufficio del Genio civile a quello forestale qualora l'indennizzo si riferisca all'esecuzione di lavori di esclusiva competenza del Genio civile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-64