Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 59
110 / 193In vigore dal 21 lug 1926
Per i lavori da eseguirsi dall'Ispettorato forestale dovranno indicarsi in una planimetria ed in un elenco i terreni, siano o no sottoposti al vincolo, da rimboschire e da restituire a bosco, e quelli nei quali il rinsodamento potrà essere limitato all'inerbamento semplice o alla esclusione temporanea del pascolo, o alla creazione di pascoli alberati, sottoposti per una disciplinata pastorizia a vincoli stabiliti, caso per caso, dalla predetta autorità.
Gli elenchi potranno essere fatti a zone successive qualora ne sia riconosciuta l'opportunità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-59