Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 58
109 / 193In vigore dal 21 lug 1926
La determinazione dei perimetri dei bacini montani nei quali dovranno eseguirsi le opere previste negli articoli precedenti, sarà fatta con decreto o con decreti Reali successivi, su proposta dei Ministri dell'economia nazionale e dei lavori pubblici, sentita la seconda Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
I progetti esecutivi delle dette opere saranno compilati dagli uffici del Genio civile e da quelli dell'Ispettorato forestale secondo la competenza stabilita in applicazione dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nel senso che rientrino nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, anche per la esecuzione, quelle opere idrauliche che ricadono nell'alveo principale del torrente e dei maggiori affluenti e nel cono di deiezione, e che abbiano per iscopo la regolazione della pendenza, il conseguente disciplinamento dei depositi dei materiali e quindi il miglioramento del regime idraulico.
L'approvazione di detti progetti avrà luogo con decreto dei Ministri interessati e secondo le norme vigenti per le rispettive amministrazioni.
Per le nuove Provincie si riterranno esecutivi, agli effetti del precedente comma, i progetti dei lavori di sistemazione dei torrenti che ottennero l'approvazione a norma delle disposizioni ivi vigenti prima dell'entrata in vigore del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-58