Art. 56
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 56

107 / 193
In vigore dal 21 lug 1926
Nei progetti di sistemazione dei bacini montani potranno essere compresi, quando concorrano in tutto o in parte ai fini di essa, i lavori di sistemazione agraria di cui all' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ed i lavori di raccolta e ritenuta delle acque per l'utilizzazione di queste a scopi d'irrigazione e di forza motrice. In relazione ai vantaggi pubblici che da questi altri lavori si possono conseguire, potrà essere ammessa una spesa anche maggiore di quella occorrente per raggiungere con opere diverse le finalità della sistemazione. Nei progetti potranno poi essere studiate, con allegati a parte, le opere accessorie di raccolta e ritenuta delle acque.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-56