Art. 55
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 55

106 / 193
In vigore dal 21 lug 1926
Tra le opere di sistemazione dei bacini montani, di cui all' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dovranno comprendersi i lavori di difesa contro la caduta di valanghe e le opere di difesa degli abitati, necessariamente coordinate alla sistemazione generale di un bacino.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-55