Art. 49
RegolamentoCapo VII

Art. 49

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In vigore dal 21 lug 1926
Le disposizioni contenute nei due articoli precedenti valgono anche per le contravvenzioni commesse nelle foreste demaniali dello Stato; però nell'ipotesi di conciliazione per danni l'Azienda del demanio forestale potrà farsi rappresentare dall'Ispettore capo del ripartimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-49