Regolamento›Capo VI
Art. 45
96 / 193In vigore dal 21 lug 1926
Per i danni arrecati mediante scorzamento, scapezzamento, recisioni di rami, incisioni e amputazioni di radici, incendi, pascolo ed altri, quando possa derivarne il totale deperimento delle piante, se ne farà la valutazione come se queste fossero state tagliate e si procederà in conformità del disposto degli articoli precedenti secondo che trattisi di piante d'alto fusto o di polloni di ceduo.
Quando non siavi luogo a temere il totale deperimento delle piante, si calcolerà il danno in una percentuale del valore delle piante stesse, determinato come all', la quale però in niun caso potrà essere inferiore al prezzo, sul più prossimo mercato di consumo, delle materie asportate o distrutte: ramaglie, resina, fogliame secco e verde, strame, terriccio, ecc.
Analogamente il valore del danno sofferto dal soprassuolo boschivo per pascolo abusivo non potrà in niun caso esser calcolato in misura inferiore al prezzo, che, sul più prossimo mercato di consumo, avrebbe la quantità di fieno normale corrispondente all'alimento consumato dal bestiame pascolante. Detta quantità dovrà computarsi per ciascun giorno, e sua frazione, di pascolo abusivo partendo da un minimo variabile:
da kg. 10 a kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto;
da kg. 5 a kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro;
da kg. 1.5 a kg. 2 di fieno normale per ogni ovino o caprino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-45