Regolamento›Capo VI
Art. 43
94 / 193In vigore dal 21 lug 1926
Il Comitato, su proposta dell'Ispettorato forestale, procederà alla formazione di tariffe dei prezzi di mercato da servire di base per l'applicazione delle pene pecuniarie per le contravvenzioni accertate nella rispettiva Provincia.
Le tariffe per le piante destinate a crescere ad alto fusto saranno compilate per ciascuna specie o gruppi di specie, e determineranno, per ogni classe di diametro, misurato a metri 1,30 da terra, il valore medio attribuito a ciascuna pianta.
Le tariffe per i boschi cedui saranno compilate determinando per ciascun assortimento la media dei prezzi di mercato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-43