Art. 40
RegolamentoCapo V

Art. 40

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In vigore dal 21 lug 1926
Gli arbitri ed il segretario avranno diritto alle indennità ed ai rimborsi delle spese di viaggio stabiliti dall' del presente regolamento. Le spese relative, nonché quelle del giudizio e le tasse di registro della sentenza sono a carico del proprietario o possessore quando l'indennità stabilita non supera quella già offerta. Negli altri casi le spese sono tassate nella sentenza e in essa ne è pure stabilito il riparto proporzionale, con riguardo alle circostanze di ciascuna controversia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-40