Art. 39
RegolamentoCapo V

Art. 39

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In vigore dal 21 lug 1926
L'originale della sentenza è depositato nella Cancelleria della Pretura, nei modi e termini indicati dall' del Codice di procedura civile. Il cancelliere curerà la custodia degli atti del procedimento e la restituzione alle parti degli atti e dei documenti di loro appartenenza; avvenuto il deposito della sentenza, ne darà notizia alle parti od ai loro rappresentanti per mezzo dell'ufficiale giudiziario della Pretura. L'originale dell'atto di notificazione dovrà essere unito alla sentenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-39