Art. 37
RegolamentoCapo V

Art. 37

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In vigore dal 21 lug 1926
Il Collegio arbitrale stabilirà preventivamente le forme ed i termini del giudizio e potrà delegare ad un componente di esso atti d'istruzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-37