Art. 36
RegolamentoCapo V

Art. 36

87 / 193
In vigore dal 21 lug 1926
Le parti possono comparire personalmente o per mezzo di mandatari speciali ed hanno facoltà di presentare documenti, memorie e conclusioni al giudizio degli arbitri, nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal Collegio arbitrale. A cura dell'Ispettorato forestale saranno comunicati al Collegio arbitrale gli atti ed i documenti relativi all'imposizione del vincolo ed alle limitazioni al godimento del bosco, nonché tutti i chiarimenti di cui il Collegio stesso facesse richiesta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-36