Art. 34
RegolamentoCapo V

Art. 34

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In vigore dal 21 lug 1926
Nel dare comunicazione del nome dell'arbitro, le parti dichiareranno, per quanto è prescritto dall'ultimo comma dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, se intendono che il Collegio arbitrale decida come amichevole compositore. Questa dichiarazione delle parti potrà essere fatta collettivamente o individualmente, ma prima della costituzione del Collegio arbitrale, e deve essere comunicata all'Ispettorato forestale per la trasmissione al presidente del Collegio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-05-16;1126#art-r-34