Regolamento›Capo V
Art. 32
83 / 193In vigore dal 21 lug 1926
Avuta comunicazione dal Comitato forestale della imposizione del vincolo sui boschi, nei casi previsti dal 1° comma dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, od informato delle disposizioni prese dalle Amministrazioni interessate circa l'imposizione del vincolo sui boschi, nei casi previsti dal 2° comma dell'articolo citato, l'Ispettorato forestale inviterà presso la propria sede i proprietari o possessori dei boschi e i rappresentanti degli Enti o delle Amministrazioni ed i privati che promossero l'imposizione del vincolo per un accordo sull'ammontare dell'indennizzo.
Qualora questo od altri tentativi di accordo non avessero effetto, inviterà i proprietari e possessori suddetti e gli Enti o le Amministrazioni od i privati di cui sopra a designare i propri arbitri nel termine che crederà di stabilire, ma in ogni caso non oltre il 30° giorno dall'invito.
Quando in uno stesso Comune si sottopongano contemporaneamente a vincolo molte piccole proprietà costituenti uno o più corpi boschivi, ovvero un bosco sia oggetto di comunione a qualsiasi titolo, i proprietari o comproprietari sono convocati con lo invito di cui sopra anche per procedere alla nomina di unico arbitro, dovendosi fare un solo giudizio per tutti i boschi posti nello stesso Comune o cadenti nella comunione. Se nella prima riunione non interviene almeno la metà degli invitati, sarà indetta colle stesse forme una seconda riunione nella quale, se non interviene almeno il terzo, la scelta dell'arbitro ha luogo d'ufficio. Anche d'ufficio sarà provveduto qualora gli intervenuti in numero della metà, nella prima riunione, o del terzo nella seconda, non concordino la scelta dell'arbitro.
Storico versioni
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