Art. 29
RegolamentoCapo IV

Art. 29

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In vigore dal 21 lug 1926
Le domande dirette ad ottenere l'imposizione di vincoli sui boschi per le ragioni previste dal 1° comma dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 dovranno dai Consigli provinciali o comunali e dagli Enti e privati interessati essere inviate al presidente del Comitato forestale, il quale ne farà eseguire la pubblicazione nei Comuni nel cui territorio esistono i boschi contemplati nelle domande stesse e nel modo stabilito nel 3° comma dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Alle domande deve unirsi la descrizione sommaria dello stato di vegetazione del bosco coll'indicazione delle specie in esso dominanti, uno schizzo geometrico del bosco con i suoi confini e con l'indicazione dei terreni, costruzioni od abitati che si vogliono difendere. Qualora venga chiesto il vincolo per le condizioni igieniche locali il presidente del Comitato provocherà il parere del Consiglio sanitario provinciale.
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