Art. 27
RegolamentoCapo III

Art. 27

77 / 193
In vigore dal 21 lug 1926
I reclami contro gli accertamenti fatti dall'Amministrazione finanziaria, agli effetti dell' del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dovranno essere presentati, o direttamente o per mezzo del Sindaco, all'ufficio che eseguì l'accertamento, che li trasmetterà all'Intendenza di finanza, accompagnandoli con le sue osservazioni e proposte. L'Intendenza decide sui reclami in prima istanza. Le sue decisioni saranno notificate agli interessati i quali, entro il termine perentorio di 45 giorni, potranno ricorrere al Ministero delle finanze, che decide in via definitiva. Definiti i reclami, i risultati della revisione saranno introdotti in catasto con le norme stabilite per le variazioni accertate durante le verificazioni periodiche.
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